Sul mercato immobiliare in Italia sono presenti moltissime
agenzie immobiliari, alcune sono riconosciute a livello nazionale
ed utilizzano il sistema commerciale del franchising mentre
altre si sono affermate nelle piccole realtà di paese
e di città.
In particolare le agenzie immobiliari a livello nazionale
più conosciute sono: La TECNOCASA LA GABETTI, PROFESSIONE
CASA, TEMPOCASA, PIRELLI IMMOBILIARE, REMAX.
Come
riconoscere una agenzia immobiliare affidabile e professionalmente
valida
La legge italiana ha recentemente completato e regolamentato
l’attività degli agenti immobiliari, ovvero con la
legge n.39 del 1989 e successive modifiche apportate con la legge
n. 57 del 2001 lo Stato Italiano ha posto degli obblighi a chi
volesse esercitare l’attività di mediatore tra i
quali i più importanti sono:
1. Il responsabile dell’agenzia deve essere iscritto al
ruolo provinciale dei mediatori, tenuto presso le Camere di commercio,
e anche l’azienda per cui opera deve essere iscritta alla
Camera di commercio per questa specifica attività. Un mediatore
serio dovrebbe avere nel biglietto da visita e/o nella propria
carta intestata indicato il numero di ruolo ovvero di iscrizione. Se non è riportato ne sui biglietti da visita ne
sui suoi contratti, chiedetelo espressamente!
2. Non può esercitare altre attività imprenditoriali
e professionali se non quelle di mediazione.
3. Il mediatore è tale quando opera super partes, curando
gli interessi delle persone che ha messo in contatto; ha diritto
a ricevere una provvigione da entrambe le parti se l’affare
si conclude, o dalla parte inadempiente se l’affare non
si conclude per sua colpa. Ha diritto alla provvigione da entrambe
le parti che ha messo in contatto, se queste concludono l’affare
entro un anno dalla scadenza dell’incarico di mediazione.
Ha diritto infine alla provvigione dal cliente da cui ha ricevuto
l’incarico in esclusiva, se nel periodo di validità
del contratto il cliente conclude l’affare per conto suo
o con l’ausilio di un altro mediatore.
4. Non si può esercitare la mediazione senza averne il
titolo, se vi trovaste di fronte a chi la esercita senza essere
regolarmente iscritto all’albo, sappiate che non ha nessun
il diritto di ricevere il compenso dai suoi clienti.
5. Nel caso che a riscuotere l’onorario sia stata una persona
non scritta al ruolo professionale, essa può essere denunciata. Sarà tenuta a restituire alle parti contraenti le provvigioni
percepite e a versare una multa variabile tra 516-2.064 euro.
6. Il mediatore, nel caso utilizzi modelli prestampati per i
contratti, deve infine depositarli presso la locale Camera di
Commercio.
Inoltre la legge italiana non grava di molti obblighi
il mediatore. Questi, deve avvertire il potenziale acquirente
dei vizi della cosa che sta trattando, ma non è obbligato
a informarsi presso il venditore dell’esistenza di detti
vizi né a indagare per proprio conto, questo perché
la legge 39/89 che regolamenta la mediazione è carente
sotto alcuni punti di vista. Alle carenze legislative sopperiscono
almeno in parte i codici etici delle loro associazioni di categoria.
Sulla base dell’esperienza e di quanto dicono questi codici
deontologici, vediamo nel dettaglio come si comporta un buon mediatore
professionale nei confronti di chi deve acquistare:
1. Si qualifica in qualsiasi momento della trattativa e della
promozione come agente immobiliare.
2. Non fa uso personale o aziendale delle somme depositate a titolo
di acconto o di caparra da parte del acquirente
3. Il mediatore deve fungere da "notaio" tra le parti
fino alla redazione del compromesso, deve farsi dare assegni non
trasferibili intestati al venditore e consegnarli solo quando
quest’ ultimo è legittimato a riceverli e cioè
quando accetta la proposta di acquisto e nei tempi stabiliti dal successivo Compromesso
4. Informa l’acquirente di tutti i pregi e i difetti dell’immobile
che sta trattando, esibisce la documentazione relativa all’immobile
e tramite essa prova che tutto è regolare e che non ci
sono parti di esso abusive
5. Se fa uso di modelli prestampati di contratti oltre ad indicare
la sua iscrizione ed il numero di ruolo (come abbiamo già
detto) dovrebbe garantire per nome del o dei venditori che: “l’immobile
è libero da oneri, vincoli, vizi ed evizione, trascrizioni
pregiudizievoli, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, ed in regola
con la normativa edilizia, urbanistica e catastale.”
(Se firmate un qualsiasi modello prestampato verificate
che ci sia quanto poc’anzi scritto o in alternativa pretendete
che venga aggiunto).
6. Assiste il cliente fino all’atto notarile.
.7. Vi sottopone un preventivo chiaro ed esaustivo delle spese
da sopportare per l’acquisto dell’immobile e soprattutto
del compenso provvigionale dovuto ( Alcune agenzie
purtroppo hanno l’abitudine di chiedere forfetariamente
una percentuale sul prezzo dell’immobile che comprende l’intero
costo per l’acquisto più le competenze a loro dovute.
E’ facilmente intuibile che la poca trasparenza può
essere focolaio di guadagni illeciti). Pretendete un preventivo
dove chiaramente potete sapere quanto vi costerà di tasse,
quanto di Notaio e quanto l’agenzia.
Attenzione! Questo non vuol dire che se una
agenzia o un mediatore non si attiene completamente a quanto scritto
sopra è una pessima agenzia e che è incapace e inaffidabile!
In linea generale è preferibile affidarsi ad agenzie che
rispecchiano tali requisiti o in alternativa la cosa migliore
da fare prima di firmare qualsiasi cosa, se avete dubbi, è
di rivolgervi ad un Notaio (basta cercare su un elenco telefonico
o chiedere in giro dov’è il notaio più vicino;
normalmente c’è ne almeno uno in ogni paese) ed incaricarlo
di mettersi in contatto con l’agenzia per verificare se
tutta la documentazione è in regola.
Non vogliamo con questi nostri consigli scoraggiarvi all’acquisto
o rendervi diffidenti su tutti gli agenti immobiliari, la maggior
parte di noi cerca di fare del proprio meglio ogni giorno ed ha
come obbiettivo principale la soddisfazione dei propri clienti.
Semplicemente non fidatevi ciecamente e non acquistate mai senza
essere sicuri di aver capito tutto. Quindi Attenzione e……… Buon Acquisto!!!
Le
fasi per l’acquisto di un immobile
Vista, piaciuta, comprata. In Italia non è così
semplice. Se si acquista tramite agenzia le fasi da affrontare
prima di diventare proprietari sono tre:
1. Proposta d’acquisto
2. Compromesso
3. Atto notarile
1. Proposta
d’acquisto
Quando si tratta l’acquisto con un’agenzia, dopo aver
definito con il mediatore quale prezzo si è disposti a
pagare e a quali condizioni, arriva un momento molto delicato:
la fase della cosiddetta “proposta d’acquisto”.
Lo scopo delle agenzie nel farvi firmare la suddetta proposta
consiste nell’essere sicuri che se farete un’offerta
per l’acquisto di un immobile, e successivamente il proprietario
dovesse accettare la vostra offerta, non vi rimangierete la parola.
Fare un offerta verbalmente è rischioso e controproducente
per entrambe le parti in quanto prima del trasferimento della
proprietà potrebbero sorgere equivoci o malintesi o peggio
l’acquirente o il venditore non rispettare gli accordi presi.
Quasi tutte le agenzie utilizzano una proposta pre-stampata nella
quale ci si dichiara, per il tramite del mediatore, disponibili
all’acquisto a determinate condizioni, (prezzo offerto,
modalità di pagamento etc) affinché il mediatore
la sottoponga al venditore che valutandola, avrà il diritto
di accettarla integralmente o di rifiutarla entro un termine prestabilito.
E’ quindi importante essere a conoscenza di tutti i pregi
e i difetti dell’immobile che si vuole comperare ma soprattutto
che non ci siano delle carenze in merito alla normativa urbanistica
edilizia e catastale. Perciò nella proposta d’acquisto
è fondamentale che ci sia una frase simile alla seguente:
“il venditore dichiara che l’immobile
è in regola con la normativa ediliza ed urbanistica vigente”
“il venditore dichiara che l’immobile e libero da,
ipoteche, pignorament e/o altri pregiudizi”
In alcuni casi può capitare che non tutta la documentazione
si in regola ma la proposta d’acquisto può essere
comunque sottoscritta se l’agenzia vi garantisce che il
proprietario si impegna a risolvere il o i problemi entro l’atto
ovvero dichiari in proposta d’acquisto e successivamente
al compromesso una frase simile alla seguente:
“il venditore dichiara che l’immobile
identificato nella seguente proposta verrà trasferito all’atto
notarile con ogni pertinenza,servitù attiva e passiva ,
libero da oneri, vincoli, vizi, evizioni, trascrizioni pregiudizievoli,
pignoramenti, iscrizioni ipotecarie ed in regola con la normativa
edilizia urbanistica e catastale.”
Firmando la proposta sarete tenuti al versamento di una somma
di danaro, riconosciuta dall’agenzia come caparra confirmatoria.
Se tale proposta venisse accettata dal venditore,allora lagenzia
consegnerà l’assegno al venditore e da quel momento
vi sarete assunti un impegno pari all’importo dell’assegno
stesso; invece vi verrà restituito se il proprietario non
dovesse accettare la vostra offerta. Tutte le proposte d’acquisto
devono prevedere un termine di validità ovvero l’agenzia
entro tale termine sarà obbligata a comunicarvi l’esito
della vostra offerta. Normalmente e ragionevolmente le proposte
delle agenzie hanno una validità di 15 giorni, scaduti
i quali se l’agenzia non vi comunicasse nulla avreste il
diritto di ritirare l’assegno versato e quindi annullare
l’offerta fatta.
La somma che sarete tenuti a versare come caparra confirmatoria
varia da agenzia ad agenzia ed è anche proporzionale all’immobile
che volete acquistare. Mediamente varia da 500 € a 5.000
€ ma se decideste di acquistare un immobile del valore di
1.000.000 €, allora 5.000 € potrebbero non soddisfare
il proprietario perché risulterebbero troppo pochi rispetto
all’impegno che le parti stanno assumendo. Si consiglia
comunque di non versare più del 5% del prezzo offerto.
Non c'è alcuna ragione di farlo, perché l'impegno
viene già preso proprio con la proposta irrevocabile. E'
al momento del compromesso che si dovrebbe cominciare con gli
acconti con la “a” maiuscola.
Sempre in questa fase, quando si tratta tramite agenzia, questa
richiede la sottoscrizione di un riconoscimento di provvigione
per l’attività di mediazione svolta. Va da sé
che l’agenzia andrà pagata solo se il venditore accetta
la proposta; questo deve emergere con chiarezza e senza possibili
confusioni dal documento che ci viene sottoposto alla firma; inoltre
alcune agenzie permettono che il pagamento delle loro commissioni
avvenga al compromesso avvenuto o all’atto notarile. Sappiate
comunque che la legge da il diritto di esigerle dal momento in
cui ”l’affare si conclude per effetto del suo intervento”(codice
civile articoli 1755,1756,1757,1758) e quindi senza annoiarvi
con trattati di giurisprudenza anche alla proposta d’acquisto
accettata dal venditore.
Per ogni dubbio tecnico-legale e/o per quanto scritto sopra non
esitate a scriverci al seguente indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
';
document.write( '' );
document.write( addy_text95856 );
document.write( '<\/a>' );
//-->\n Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
, saremo lieti di fugare ogni
vostro dubbio.
2.
Compromesso
Il suo nome corretto sarebbe “preliminare di compravendita”
ma tutti lo chiamano compromesso. Nel contratto vengono decisi
tutti i dettagli, che poi vengono formalizzati nel rogito. Il
compromesso è quindi la fase più importante delle
trattative. In teoria non ci sarebbe nessun obbligo di stilare
questo contratto e si potrebbe andare immediatamente al rogito
ma, a meno che non si tratti di una compravendita fra persone
di assoluta fiducia o di una finta vendita tra familiari è
assolutamente consigliabile effettuare questo passaggio intermedio.
Per iniziare a redigere il compromesso bisogna avere assolutamente
chiari i seguenti punti:
• prezzo dell'immobile;
• modalità di pagamento;
• individuazione precisa dei confini della casa, delle pertinenze;
• data dell'atto di compravendita vero e proprio (il cosiddetto
"rogito").
• Il piano di pagamento del prezzo
• l'assenza (o la presenza) di vincoli di vario genere e
di ipoteche;
• la conformità alle norme edilizie e la regolarità
urbanistica del fabbricato:
• l’eventuale domanda sanatoria edilizia (condono)
• l'esistenza di caparra confirmatoria o caparra penitenziale.
Se si acquista o si vende tramite agenzia normalmente è
la stessa che si occupa di definire dutti i detagli sopra citati.
E' molto importante che l'aspetto della caparra sia ben chiarito,
perché le cose possono cambiare di parecchio a seconda
di come viene chiamato il denaro che l'acquirente consegna al
venditore al momento del compromesso. Vediamo cosa corrisponde
a ogni denominazione:
Acconto è la somma data
dall'acquirente al venditore al compromesso come anticipazione
del prezzo, e va restituita se la compravendita non si realizza.;
non prevede penali e o rivalse na nessuno degli aventi causa.
Caparra confirmatoria è
l’ipotesi più frequente ed è prevista dall’art.
1385 del codice civile. Consiste in una somma che se il contratto
ha normale esecuzione viene imputata al prezzo dovuto dall’acquirente.
Se chi versa la caparra non adempie al contratto la controparte
(il venditore) può recedere dal contratto e trattenere
la somma ricevuta. Se inadempiente è colui che ha ricevuto
la caparra la controparte (acquirente) ha diritto ad avere indietro
il doppio della caparra versata. In alternativa, la parte danneggiata
potrà chiedere la risoluzione del contratto e la liquidazione
del maggior danno o l’esecuzione del contratto (art. 2932
del codice civile).
Caparra penitenziale è l’alternativa alla caparra confirmatoria ed è
regolata dall’art. 1386 del codice civile. Le parti possono
stabilire che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo.
Questa somma è appunto la caparra penitenziale. La parte
adempiente non può richiedere né il maggior danno
né l’esecuzione del contratto.
Nel compromesso si possono comunque fare apporre tutte le modifiche
e le clausole che si ritengono opportune: non c'è alcun
problema perché il compromesso è un atto privato,
una semplice promessa di vendita.
3.
Atto notarile/Rogito (The Final Contract/notarial deed)
E' il documento finale, l'atto di vendita vero e proprio. E’
fondamentale che rogito si conforme ai patti stipulati nel compromesso.
Quando si giunge al rogito si ha la garanzia di essere tutelato
da un professionista super partes il Notaio appunto. Solo il notaio
è abilitato al trasferimento dei beni mobili e immobili
in Italia nessun altra figura professionale può farlo.
Il passaggio di proprietà può avvenire in due forme:
la scrittura privata autenticata e l’atto
pubblico. Da un punto di vista formale la differenza
non è da poco: con la scrittura privata il notaio prende
atto delle dichiarazioni rese dai contraenti e ne attesta l’identità
autenticandone le firme; con l’atto pubblico invece il notaio
garantisce di aver controllato la veridicità delle affermazioni
contenute nel contratto.
Nella realtà qualsiasi notaio scrupoloso prima di redigere
l’atto controlla, a prescindere dalla forma con cui redigerà
l’atto, che il venditore possa legittimamente alienare l’immobile.
A ogni buon conto, è meglio incaricare espressamente il
notaio di compiere gli accertamenti.
Il notaio si incarica sempre si pagare le imposte
di registro, ipotecaria e catastal che sono a carico dell’acquirente,
deve curare la trascrizione dell'atto alla conservatoria dei registri
immobiliari, deve comunque risarcire le somme percepite e i danni
quando l'atto risulta nullo per una causa a lui imputabile.
I costi professionali dell’atto variano moltissimo a seconda
della difficoltà della transazione, degli accertamenti
ipotecari e catastali necessari, del prestigio dello studio cui
ci si affida. Alla base c’è comunque la tariffa professionale
e su quella è possibile avere un’idea di massima
del costo. La scelta del professionista tocca all’acquirente
perché a lui tocca anche pagare la parcella.